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Regolamento disciplinare interno Art. 1 Organo deputato ad infliggere le ammende previste ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento è la Commissione disciplinare interna che si riunirà entro le successive 48 ore al verificarsi dell’evento da sanzionare. Membri di suddetta commissione saranno il presidente, il vice-presidente, i consiglieri e il dirigente accompagnatore della società. Le decisioni sono insindacabili. Art. 2 Ogni giocatore è responsabile del materiale tecnico datogli in dotazione. Eventuali smarrimenti, sottrazioni o deperimenti non dipendenti da eventi di giuoco saranno totalmente a carico del tesserato. Art. 3 Il giocatore che, senza giustificato motivo, durante la gara abbandona il terreno di giuoco subirà un’ammenda di € 10 e, a discrezione della Commissione disciplinare interna, salterà la gara successiva. Art. 4 Il giocatore espulso per aver commesso uno dei seguenti falli: - rendersi colpevole di un fallo violento di giuoco, - rendersi colpevole di condotta violenta, - sputare contro un avversario o qualsiasi altra persona, - usare un linguaggio o fare dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi, subirà un’ammenda che a seconda della gravità del comportamento varierà da € 15 a € 50. Il giocatore ammonito per aver manifestato la propria disapprovazione con parole o gesti subirà un’ammenda di € 5. Art. 5 Il dirigente espulso per un qualsiasi motivo dal terreno di giuoco subirà una ammenda che, a seconda della gravità, varierà da € 10 ad € 50.
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